LO STATUTO DEL CLUB

Lo Statuto

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

YACHT CLUB PORTO ROTONDO

TITOLO I

- DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA’, AFFILIAZIONE, DURATA -

  1. articolo - DENOMINAZIONE, SEDE

L’Associazione sportiva dilettantistica denominata:

“YACHT CLUB PORTO ROTONDO Associazione Sportiva Dilettantistica”

il cui acronimo è “Y.C.P.R. A.S.D.(di seguito “Associazione” o “Y.C.P.R.”) è corrente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L’Associazione ha sede legale in Porto Rotondo (SS), Piazza dello Yacht Club n.1. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

L’Associazione può istituire sedi secondarie, con deliberazione del Consiglio Direttivo, in Sardegna e altrove.

2.  articolo – SCOPO E ATTIVITA’

Lo Y.C.P.R. A.S.D. è un’associazione sportiva dilettantistica, il cui oggetto è l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, incluse le attività di formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. In particolare, ha lo scopo di promuovere e diffondere lo sviluppo della navigazione a vela e a motore, della pesca sportiva, del canottaggio, della canoa e del kayak, dell’attività subacquea e in genere di tutti gli sport nautici, promuovendo l’attività sportiva e velica, indirizzata ai giovani, attraverso corsi di formazione, con il fine di raggiungere, con la pratica didattica e sportiva, importanti traguardi in campo nazionale e internazionale. Queste discipline, oltre a discipline ed attività a esse collegate e propedeutiche, saranno praticate attraverso le varie metodiche e stili diversi, oggi diffusi nel moderno mondo sportivo.

Altresì, sono scopi principali dell’Associazione:

  • organizzare attività sportive dilettantistiche e di base in genere: attività sportive, attività formative, attività di didattica, corsi di formazione, centri estivi sportivi, didattica in presenza e online per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, seminari, gare, competizioni, stage, prove, pratiche, allenamenti, raduni, corsi di formazione per la pratica, l’insegnamento e la diffusione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto;
  • la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le disposizioni dei relativi enti sportivi ai quali delibererà di aderire accettandone Statuto e Regolamenti;
  • la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche;

Sono attività secondarie e strumentali agli scopi stabili e principali dell’Associazione nei limiti della vigente normativa e successive integrazioni e modifiche:

  • organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive;
  • normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività di pubblicità e sponsorizzazioni propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore;
  • gestire, condurre e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, o, potrà inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
  • gestire la somministrazione di alimenti e bevande sia direttamente che per il tramite di terzi, ad uso dei propri Soci e tesserati;
  • vendere articoli sportivi personalizzati, gadget, ecc., ai soci e tesserati;

Per poter realizzare sia gli scopi stabili e principali sia le attività secondarie e strumentali l’Associazione potrà avanzare proposte agli Enti sportivi, Associazioni, attività commerciali e non, Enti pubblici e scolastici per un’adeguata programmazione sportiva sul territorio ed essa potrà svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi.

Al fine di perseguire l’oggetto sociale, lo Y.C.P.R. A.S.D. potrà praticare e promuovere la diffusione di discipline aventi ad oggetto l’attività nautica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (“FSN”), Disciplina Sportive Associate (“DSA”), Enti di Promozione Sportiva (“EPS”), congiuntamente gli “Organismi Affilianti”, riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

L’Associazione è italiana ed apolitica, senza fine di lucro ed è aperta a tutti coloro che condividono le finalità della stessa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari, conformemente alla legislazione vigente.

3. articolo: AFFILIAZIONE

L’Associazione si impegna a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto alle normative e direttive provenienti dal CONI e a conformarsi agli Statuti e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui sia affiliata o intenda affiliarsi, impegnandosi ad adeguarsi alle relative linee guida per la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza in genere e di ogni altra discriminazione legata ad etnia, religione, convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale.

L’Associazione riconosce il potere disciplinare degli Organismi Affilianti cui è affiliata e le relative decisioni che le autorità federali possono prendere nelle vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport potrà inoltrare domanda

di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.

4. articolo – GUIDONE

Il guidone dell’A.S.D. Y.C.P.R. è rappresentato dalla croce di San Giorgio, su campo bianco, con al centro il Leone di San Marco che regge la bandiera Sarda dei Quattro Mori.

5. articolo - DURATA

L’Associazione è costituita per una durata illimitata.

 

TITOLO II

- LA STRUTTURA –

6. articolo – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell’A.S.D. Y.C.P.R.:

L’Assemblea dei Soci;

Il Presidente Onorario; Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Vicepresidente;

Il Commodoro;

Il Tesoriere;

Il Direttore di Sede;

Il Collegio dei Revisori;

Il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sopra previste hanno durata quadriennale, e sono rinnovabili, ad eccezione del Collegio dei Probiviri per il quale il rinnovo è limitato ad un ulteriore mandato.

Con eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale, tutte le cariche sono onorifiche e gratuite; potranno tuttavia essere riconosciuti rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo con presentazione di idonea documentazione.

Inoltre, è fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FIV, nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP; che siano stati squalificati o sospesi per più di un anno dal CONI o federazioni aderenti.

7. Articolo - ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

8. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea Ordinaria si riunisce, su convocazione del Consiglio Direttivo o su domanda scritta di almeno il 30% dei Soci almeno una volta l’anno per:

  • deliberare sul bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, nonché sul bilancio preventivo predisposto per l’anno in corso;
  • eleggere il Presidente Onorario; i Probiviri ed i Revisori e il Consiglio Direttivo.

A cura del Consiglio Direttivo che convoca l’Assemblea, sarà inviato con circolare ai Soci l’elenco alfabetico dei Candidati alle nuove cariche sociali, almeno dieci giorni prima della data fissata per la votazione ivi indicata. È comunque diritto dei Soci presentare la propria candidatura nel corso dell’Assemblea stessa, richiesta che sarà sottoposta all’Assemblea e dalla stessa ratificata.

L’Assemblea all’esito della votazione rivota e nomina tra i Consiglieri eletti un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Direttore di Sede, un Commodoro.

  • deliberare su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o comunque
  • regolarmente iscritti all’ordine del giorno.

L’ Assemblea Ordinaria è convocata a mezzo di avviso a mano, posta ordinaria, e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, inviato ai Soci almeno 20 (venti) giorni prima del giorno stabilito.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza; in esso vanno inserite le eventuali proposte presentate tempestivamente, ovvero entro 5 giorni dalla data dell’avviso di convocazione, per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno 5 (cinque) Soci.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio o video conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Qualora il Presidente e il soggetto verbalizzante non siano presenti nello stesso luogo, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono valide con una maggioranza del 50%+1 dei presenti votanti.

I bilanci, il rendiconto economico e finanziario annuale ed in genere ogni argomento sottoposto all’esame dell’Assemblea dei Soci, da parte del Consiglio Direttivo o dei Soci, devono essere resi noti a tutti gli aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima dell’adunanza e parimenti disponibili presso la Segreteria Sociale.

Le Assemblee Ordinarie sono presiedute da un Presidente, eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea stessa tra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, un Segretario e 2 (due) o più scrutatori con le stesse modalità. Non possono essere chiamati a far parte di detto ufficio i componenti del Consiglio Direttivo, salvo deroga sottoposta dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci e dalla stessa ratificata.

I Soci possono rappresentare in Assemblea Ordinaria se stessi e altri 3 (tre) soci. I componenti del Consiglio Direttivo non possono rappresentare altri soci deleganti, salvo deroga sottoposta all’Assemblea e dalla stessa ratificata.

Le votazioni dell’Assemblea dei Soci possono essere palesi o segrete.

7.2 articolo - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, nonché su domanda sottoscritta da almeno il 30% dei Soci aventi diritto ed indirizzata al Presidente dell’Associazione, corredata dall’elenco degli argomenti da iscriversi all’ordine del giorno.

L’Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti punti:

  • Modifiche dello Statuto Sociale;
  • Elezione degli organi sociali elettivi decaduti;
  • Sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione;
  • Scioglimento dell’Associazione;

L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (¾) degli associati.

L’ Assemblea Straordinaria è convocata a mezzo di avviso postale semplice, e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, inviato ai Soci almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno stabilito.

Per quanto concerne il funzionamento dell’Assemblea Straordinaria, esso seguirà lo stesso iter di

quella previsto per l’Assemblea Ordinaria.

8. articolo - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tra coloro che

hanno ricoperto la carica di Presidente dell’A.S.D. Y.C.P.R.

Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci con diritto di voto e di delegato e alle riunioni di Consiglio Direttivo con funzioni consultive. La carica di Presidente Onorario è a vita.

9. articolo - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, tra i membri del Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione, in giudizio e di fronte a terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, autentica i bilanci, i diplomi, gli attestati ed in genere tutti i documenti ufficiali dell’Associazione. Il Presidente:

  • Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali, se lo ritiene utile, può invitare persone competenti per particolari problemi, previa formulazione dell’ordine del giorno.
  • Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni assunte.
  • Può adottare deliberazioni in caso di estrema urgenza, con l’obbligo di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo le decisioni assunte, nella prima occasione utile.

Al Presidente è concessa la facoltà di delega dei compiti di cui sopra. Nei casi di delega, di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente.

10. articolo - CONSIGLIO DIRETTIVO

l’A.S.D. Y.C.P.R. è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 10 (dieci) membri eletti dall’Assemblea dei Soci fra gli associati maggiorenni che si son presentati Candidati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un quadriennio ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo viene fatta per cooptazione, scegliendo in prima istanza tra i candidati votati dall’Assemblea e non eletti oppure tra i Soci aventi diritto di voto con le specifiche competenze richieste dal ruolo, fino alla ratifica da parte della prima Assemblea utile dei Soci.

Lo stesso procedimento verrà usato per sostituire quei membri del Consiglio Direttivo che manchino ai loro doveri. In tale evenienza verrà dato mandato al Collegio dei Probiviri di valutare la situazione e deliberare sul caso. Giudice competente è il Collegio dei Probiviri.

Se nel corso del quadriennio il numero dei Consiglieri eletti in origine dovesse scendere sotto il 50%, il Consiglio Direttivo avrà l’obbligo di presentarsi dimissionario e di indire al più presto possibile nuove elezioni.

Nel caso in cui il Presidente venga a mancare, ne assumerà la carica e le funzioni il Vicepresidente.

11. articolo - ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per quanto riguarda l’amministrazione del patrimonio sociale e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare, alle seguenti attività:

  • compilare il bilancio annuale consuntivo, quello preventivo e l’inventario dei beni sociali;
  • redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea Ordinaria dei Soci;
  • stabilire la misura della quota sociale, della quota di buon ingresso una tantum e delle quote di Familiari, Allievi e Giovani;
  • decidere sull’ammissione di nuovi Soci;
  • prendere le disposizioni necessarie al buon andamento dell’Associazione;
  • costituire, se necessario, commissioni speciali per lo studio dei problemi e lo svolgimento di particolari attività;
  • organizzare gare sportive, conferenze e riunioni in genere e partecipare a manifestazioni indette da altre società ed Enti;
  • prendere provvedimenti disciplinari a carico dei Soci ai sensi dell’articolo 21 e curare il decoro dell’Associazione;
  • indire la convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci e seguirne le delibere;
  • emanare norme di regolamentazione interna;
  • sostituire provvisoriamente un Consigliere per cooptazione o per competenza di ruolo tra i Soci fino alla ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche secondo la modalità da remoto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, qualora fosse assente, il voto del Vicepresidente Vicario.

Per le delibere è necessario il voto favorevole del 50%+1 dei Consiglieri in carica. Di tutte le decisioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale.

Il Consiglio   Direttivo   può   nominare   un   Segretario   Generale   che   potrà   essere   estraneo all’Associazione.

Il Segretario Generale è alle dipendenze del Consiglio Direttivo di cui segue le indicazioni. I verbali delle riunioni devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

11.1 Le ipotesi di decadenza del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

  • dimissioni o impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell’intero Consiglio Direttivo, i quali restano in carica per l’ordinaria amministrazione sino all’espletamento dell’Assemblea Straordinaria da convocarsi e svolgersi entro e non oltre 90 (novanta) giorni. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, subentrerà in suo luogo il Vicepresidente;
  • dimissioni, durante il quadriennio, del 50% dei membri del Consiglio Direttivo originariamente eletti. e dimissioni contemporanee: per contemporanee si intendono anche le dimissioni presentate entro 7 (sette) giorni dalla prima, del 50%+1 dei membri del Consiglio Direttivo: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo. L’ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente che dovrà provvedere alla convocazione e alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria nei termini sub articolo 8.10.1;
  • mancata approvazione del bilancio: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo, i quali restano in carica sino all’Assemblea Straordinaria nei termini sub articolo 8.10.1;

La decadenza non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne assumerà le funzioni.

Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono irrevocabili.

12. articolo - Il VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ed è membro del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente nell’adempimento dei suoi compiti. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell’assemblea straordinaria per l’elezione di tutte le cariche associative decadute.

13. articolo - Il COMMODORO

Il Commodoro è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ed è membro del Consiglio Direttivo.

Il Commodoro è incaricato di tutto ciò che concerne l’attività sportiva dell’Associazione e rappresenta l’Associazione nei rapporti con Enti e Autorità Sportive nazionali e internazionali.

Egli opera nell’ambito delle direttive del Consiglio Direttivo ed in stretto collegamento con il Presidente, coordina il Direttore Sportivo che ha l’incarico di organizzare e condurre sotto l’aspetto tecnico e operativo tutto ciò che concerne l’attività sportiva dell’Associazione, operando nell’ambito delle direttive del Commodoro e della pianificazione generale e finanziaria del Consiglio Direttivo.

14.articolo - IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ed è membro del Consiglio Direttivo.

Esso provvede in particolare alle seguenti attività:

  • Tiene i conti dell’Associazione;
  • registra i versamenti, i pagamenti e gli incassi di qualsiasi natura;
  • salda le spese su mandato del Presidente, del Commodoro e del Consiglio Direttivo;
  • amministra i fondi dell’Associazione secondo le direttive e la pianificazione generale e finanziaria del

Consiglio Direttivo;

  • riferisce ai Revisori Contabili per quanto di loro competenza.
  • tiene e aggiorna i libri e i documenti contabili associativi.

15. articolo - Il DIRETTORE DI SEDE

Il Direttore di Sede è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ed è membro del Consiglio Direttivo.

Il Direttore di Sede ha l’incarico di organizzare e condurre sotto l’aspetto tecnico e operativo tutto ciò che concerne l’attività sociale della Associazione operando nell’ambito delle direttive del Presidente e della pianificazione generale e finanziaria del Consiglio Direttivo; coordina il Segretario Generale che è nominato dal Consiglio Direttivo e svolge la sua attività presso la sede dell’Associazione. In particolare:

  • esegue le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente;
  • cura la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

16. articolo - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, è composto da 3 (tre) membri effettivi che devono aver compiuto il 40.mo (quarantesimo) anno di età. I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente.

Per ricoprire i posti che si rendono vacanti durante il quadriennio, il Collegio dei Probiviri completa il numero mediante cooptazione o inserimento di nuovi membri fino alla prossima Assemblea dei Soci che lo ratifica.

Le attribuzioni del Collegio dei Probiviri sono esclusivamente quelle indicate all’ articolo 24.

17. articolo - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, è composto da 3 (tre) membri effettivi.

L’Assemblea dei Soci nomina il Presidente del Collegio. I Revisori non devono far parte del Consiglio Direttivo. I Revisori sorvegliano la gestione sociale e verificano la tenuta dei registri e l’esattezza e veridicità dei bilanci.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori legale dei conti. Gli altri componenti il Collegio devono essere in possesso di idonea professionalità.

18. articolo - Il SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Direttivo può nominare, un Segretario Generale per la gestione ordinaria dell’Associazione e per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Se l’incarico è attribuito a un socio dovrà essere gratuito. Se l’incarico è attribuito a un non socio potrà essere remunerato. Al Segretario Generale potranno essere attribuiti deleghe aggiuntive con delibera del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e può essere nominato segretario verbalizzante per la redazione dei verbali delle riunioni.

TITOLO III

ASSOCIATI, NORME DI FUZIONAMENTO, TESSERATI

19. articolo - NORME DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche di qualsiasi nazionalità e di ambo i sessi di cui sia provata la serietà, la moralità e l’educazione.

Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo controfirmate da due Soci proponenti, corredate dalle quote economiche in vigore al momento, con la scheda informativa e la nota di presentazione di un Socio presentatore.

Per i Soci Allievi, oltre alla firma dei due Soci proponenti, ci deve essere l’autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale con la firma apposta in calce alla domanda di ammissione.

Il candidato Socio si assume l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto Sociale, del Regolamento Interno, dei deliberati dell’Assemblea ed alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione vengono vagliate dal Consiglio Direttivo e, ove riconosciute accettabili, esposte sull’Albo Sociale per la durata di 15 giorni. Trascorso tale termine senza obiezioni da parte dei Soci, che possono presentare ricorso, il Consiglio Direttivo ne decreta l’ammissione. Nel caso in cui la domanda di ammissione come socio venga respinta, l’interessato può presentare ricorso entro venti giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo dell’Associazione, alla prima convocazione.

Nel caso di non ammissione le quote economiche versate insieme alla domanda di ammissione verranno restituite.

La quota di buon Ingresso una tantum, e le quote sociali riservate alle diverse categorie di Soci, vengono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di decesso di un Socio Effettivo, il coniuge Socio Familiare subentra, senza alcun onere aggiuntivo, alla qualifica di Socio Effettivo. Sono consentiti i Soci Istituzionali.

20. articolo - DIMISSIONI

Le dimissioni da Socio dell’Associazione devono essere inviate al Presidente, e per conoscenza alla segreteria dell’Associazione, tramite lettera o e-mail entro il mese di marzo.

Le dimissioni presentate dopo tale data confermano comunque la posizione di Socio dell’Associazione per l’anno in corso e verranno pertanto ritenute valide solo per l’anno successivo.

21. articolo - COMPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è composta da:

  • Soci ad Honorem
  • Soci Fondatori
  • Soci Benemeriti
  • Soci Effettivi
  • Soci Allievi
  • Soci Familiari
  • Soci Giovani

I Soci “ad honorem” sono nominati dall’Assemblea dei Soci tra coloro, persone fisiche o giuridiche, che per particolari meriti sportivi e/o sociali, abbiano dato lustro allo Y.C.P.R. Essi vengono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento della quota di buon ingresso e della quota annuale.

I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno conseguito tale qualifica in base al disposto degli atti costitutivi. La qualifica di Socio Fondatore resta imperitura nel tempo.

I Soci Benemeriti sono i Soci che si sono resi particolarmente benemeriti per lo sviluppo, la promozione e il successo dell’Associazione negli specifici campi di attività della stessa. Essi vengono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Effettivi sono le persone fisiche che, compiuto il 18°mo (diciottesimo) anno di età, presentino la domanda di ammissione all’Associazione sottoscritta da almeno due Soci e votata favorevolmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci Allievi sono quei Soci Sportivi che non hanno raggiunto il 18°mo (diciottesimo) anno di età. Al raggiungimento della maggiore età, acquisiranno automaticamente lo status di Socio Giovane. I Soci Allievi della Scuola di vela verranno tesserati secondo la normativa F.I.V. inerente al tesseramento federale. Il Consiglio Direttivo decide, di anno in anno, le quote sociali loro riservate.

La qualifica di Socio Familiare può essere concessa dal Consiglio Direttivo al coniuge del Socio Effettivo che ne farà richiesta, nonché ai figli del Socio Effettivo di età compresa fra 14 (quattordici) e i 18 (diciotto) anni. Non è previsto il versamento della quota di buon ingresso ed il Consiglio Direttivo decide, di anno in anno, le quote sociali loro riservate.

La qualifica di Socio Giovane può essere concessa dal Consiglio Direttivo a chi, maggiorenne, con età inferiore ai 27 (ventisette) anni, ne farà domanda nei termini prescritti dalle norme di ammissione (articolo 17). Non è previsto il versamento della quota di buon ingresso ed il Consiglio Direttivo decide, di anno in anno, le quote sociali loro riservate.

22. articolo - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, i soci hanno:

  • a) diritto a iscrivere le imbarcazioni di cui sono armatori nei registri sociali;
  • b) diritto a votare nelle Assemblee Ordinarie dei Soci;
  • c) diritto a votare nelle Assemblee Straordinarie dei Soci;
  • d) diritto a proporre nuovi Soci sottoscrivendone, quali presentatori, le domande di ammissione;
  • e) diritto a essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, se maggiorenni e, avendone titolo, delle altre cariche sociali.
  • f)  diritto a essere chiamati a far parte delle commissioni previste nel presente Statuto, nonché di Comitati di Regata o di Giurie, sempre che ne abbiano i requisiti;
  • g) diritto a fruire dell’assistenza dell’Associazione nell’ambito delle loro attività nautiche e delle manifestazioni sportive;
  • h) diritto a frequentare la sede sociale e fare uso delle relative installazioni in conformità ai regolamenti.

I Soci Allievi ed i Soci Familiari minorenni esercitano il diritto di partecipazione nelle Assemblee mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

Il diritto all’elettorato passivo verrà̀ automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età̀.

L’Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

23. articolo - QUOTE SOCIALI E REGOLAMENTAZIONE DELLE MOROSITA’

I Soci sono chiamati a corrispondere la quota sociale e qualsiasi altro contributo stabilito dal Consiglio Direttivo, per sé e il proprio familiare, entro il mese di marzo di ogni esercizio sociale.

La Segreteria dell’Associazione, su mandato del Consiglio Direttivo, richiederà le quote dovute mediante

lettera ordinaria o e-mail ai Soci.

Trascorso il termine indicato, la Segreteria provvederà a sollecitare quanti non abbiano versato la somma richiesta che dà diritto di partecipare alle attività istituzionali e sociali e la frequentazione del Club.

Il Consiglio Direttivo, trascorso l’anno sociale, provvederà a formalizzare la sospensione del moroso dall’elenco dei Soci, disposizione che dovrà essere portata a conoscenza dell’interessato a mezzo di lettera raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento.

La riammissione del Socio dovrà seguire l’iter descritto nel Regolamento.

24. articolo - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Socio che violi più o meno gravemente lo Statuto o il Regolamento, che venga a trovarsi in condizioni contrastanti con i requisiti richiesti dalle norme per l’ammissione all’Associazione, che tenga una condotta non degna di persona d’onore o comunque comprometta il buon nome dell’Associazione, verrà sottoposto a procedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

  • A) avvertimento;
  • B) ammonizione scritta;
  • C) sospensione da qualsiasi attività sociale;
  • D) radiazione.

Il Consiglio Direttivo comunica al Socio per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli comunica anche la temporanea sospensione da qualsiasi attività istituzionale e sociale, invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto.

I provvedimenti disciplinari sono presi dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza se si tratta dei provvedimenti di cui ai punti A) e B) che precedono, e con voti di almeno 2/3 dei componenti se si tratta dei provvedimenti di cui ai punti C) e D) che precedono.

La decisione del Consiglio Direttivo viene comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec all’indirizzo comunicato dal Socio. Entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta comunicazione il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri. In questa fase del giudizio non possono essere addotti nuovi fatti o addebitate nuove colpe. Se l’incolpato fa parte del Consiglio Direttivo il relativo procedimento sarà condotto in primo grado dal Consiglio Direttivo, con l’astensione ovviamente del soggetto imputato, quindi dal Collegio dei Probiviri, il quale prende, se del caso, il provvedimento di temporanea sospensione. La decisione del Collegio dei Probiviri viene comunicata direttamente al Socio componente il Consiglio Direttivo e questi, entro quindici giorni, potrà ricorrere esclusivamente al Collegio dei Probiviri.

25. articolo - AMMINISTRAZIONE

L’A.S.D. Y.C.P.R. nell’ambito del proprio Statuto e del Regolamento in vigore è retto dalle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e da quelle del Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie attribuzioni ed è rappresentato dal Presidente o da suoi delegati.

Direttore Sportivo. Per lo svolgimento delle attività sportive il Presidente potrà nominare un Direttore Sportivo del Club i cui compiti e mansioni saranno desumibili dal regolamento o dal contratto.

Tesserati - Rappresentante atleti e tecnici. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle

Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

a) atleti;

b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;

c) giudici/arbitri;

d) dirigenti;

e) tecnici, istruttori;

f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è affiliata.

La Società, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro

necessario per l’esercizio dello sport praticati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto.

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Prestazioni di Lavoro Sportivo e Volontari. L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal già menzionato decreto.

I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e ss. del D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.

Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35 del D.lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37 del D.lgs. 36/2021. La società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ.

Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 81/2015. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità’ civile verso i terzi volontari, in capo all’Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al

D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

 

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

26. articolo – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti, da altre entrate compatibili a norma di Legge e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

27. articolo - ANNO SOCIALE e RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L’anno sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale attuata accanto all’attività istituzionale.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L’Associazione destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.

I mesi di apertura della Sede e dello svolgimento delle attività sociali per i diversi settori di attività sono

decisi dal Consiglio Direttivo di concerto con le indicazioni espresse dall’Assemblea dei Soci.

Deve essere garantita una sostanziale trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno quindici giorni di anticipo.

 

TITOLO V ALTRE DISPOSIZIONI

28. articolo - REGOLAMENTO INTERNO

L’attività e la vita interna dell’Associazione sono disciplinate dal Regolamento Interno compilato in conformità alle norme statutarie dal Consiglio Direttivo e da questo modificabile secondo le esigenze sociali.

All’osservanza del Regolamento Interno, a cui sono tenuti tutti i Soci, provvede il Consiglio Direttivo.

29. Articolo - REGOLE DI ACCESSO AGLI SPAZI SOCIALI

Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Allievi e dei Soci Familiari minorenni possono invitare eventuali loro ospiti presso la Sede dell’Associazione.

Il nome degli invitati deve essere indicato, con la firma del Socio accompagnatore o dello Yacht Club di appartenenza e la data dell’invito, in un apposito registro presso l’ingresso della sede dell’Associazione.

La stessa persona potrà essere ammessa secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. Non possono essere invitate le persone escluse temporaneamente o definitivamente dall’Associazione.

I Soci di altri Yacht Club riconosciuti con rapporti di reciprocità e secondo i principi del relativo protocollo d’intesa sono ammessi, senza bisogno di essere accompagnati da Soci dell’Associazione.

Lo Statuto rimanda al Regolamento per la disciplina delle regole di accesso dei Soci e dei loro ospiti.

30. articolo - CONTROVERSIE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Tempio Pausania. Nei rapporti tra tesserati F.I.V. farà fede quanto disposto dalla clausola compromissoria contenuta all’art. 63 dello Statuto Federale.

31. articolo – SCIOGLIMENTO DELLO A.S.D. Y.C.P.R.

Lo scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo. La delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell’Assemblea con la maggioranza di cui all’art. 21 Codice Civile, che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Nel caso di scioglimento, l’eventuale attivo verrà devoluto in favore di Associazioni sportive o di altri Enti con analoghe finalità.

32. Articolo - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Tutte le controversie in materia sportiva insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

33. articolo – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

 

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2024.